Art. 2.

  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  alla  convenzione  di  cui
all'articolo  precedente  a decorrere dalla sua entrata in vigore, in
conformita' dell'articolo 84 della convenzione stessa.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 febbraio 1974

                                LEONE

                                                         RUMOR - MORO

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI