Art. 10.

  All'onere  complessivo previsto nella misura massima di lire 45.000
milioni per l'esercizio finanziario 1974 si provvede con riduzione di
pari  importo  del  capitolo  3523  dello  stato  di  previsione  del
Ministero del tesoro.
  Il  Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio
decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 maggio 1974

                                LEONE

                                                    RUMOR - COLOMBO -
                                                    GIOLITTI - ZAGARI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI