Art. 2.

  I contributi per il rimborso delle spese elettorali sono versati ai
partiti  politici,  su  domanda  dei  rispettivi  segretari  politici
indirizzata   al   Presidente   della  Camera,  secondo  le  seguenti
modalita':
    a)  il  15 per cento della somma stanziata e' ripartita in misura
uguale  tra  tutti i partiti che ne hanno diritto a termini del comma
terzo del precedente articolo;
    b) la somma residua e' ripartita tra i partiti previsti dal terzo
e  dal  quarto comma dell'articolo 1, in proporzione ai voti ottenuti
nelle elezioni politiche della Camera dei deputati.
  I  contributi  di  cui  alla  lettera  a) sono versati entro trenta
giorni  dalla  proclamazione  definitiva dei risultati da parte degli
uffici elettorali.
  I  contributi  di  cui  alla lettera b) sono versati, per un terzo,
entro  trenta  giorni dalla proclamazione definitiva dei risultati da
parte  degli  uffici  elettorali  e, per gli altri due terzi, in rate
annuali per la durata della legislatura.