Art. 2. I contributi per il rimborso delle spese elettorali sono versati ai partiti politici, su domanda dei rispettivi segretari politici indirizzata al Presidente della Camera, secondo le seguenti modalita': a) il 15 per cento della somma stanziata e' ripartita in misura uguale tra tutti i partiti che ne hanno diritto a termini del comma terzo del precedente articolo; b) la somma residua e' ripartita tra i partiti previsti dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 1, in proporzione ai voti ottenuti nelle elezioni politiche della Camera dei deputati. I contributi di cui alla lettera a) sono versati entro trenta giorni dalla proclamazione definitiva dei risultati da parte degli uffici elettorali. I contributi di cui alla lettera b) sono versati, per un terzo, entro trenta giorni dalla proclamazione definitiva dei risultati da parte degli uffici elettorali e, per gli altri due terzi, in rate annuali per la durata della legislatura.