Art. 3.

  A  titolo di contributo per l'esplicazione dei propri compiti e per
l'attivita'  funzionale  dei  relativi  partiti i gruppi parlamentari
hanno  diritto a finanziamenti per la somma annua complessiva di lire
45.000 milioni.
  La  predetta somma e' iscritta per lire 15.000 milioni nel capitolo
dello  stato  di  previsione  del Ministero del tesoro concernente le
spese  per  il  Senato della Repubblica e per lire 30.000 milioni nel
capitolo del medesimo stato di previsione concernente le spese per la
Camera dei deputati.
  I contributi previsti dal primo comma sono versati entro il mese di
gennaio di ciascun anno e sono ripartiti secondo i criteri seguenti:
    a)  il  2  per cento della somma stanziata e' ripartito in misura
uguale  tra  tutti  i  gruppi  parlamentari,  fermo  restando  quanto
previsto  dagli  articoli  15,  n.  3 e 16 dei rispettivi regolamenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    b)  il  23 per cento della somma stanziata e' ripartito in misura
uguale tra le rappresentanze parlamentari dei partiti di cui al terzo
comma  dell'articolo  1 e le componenti parlamentari dei gruppi misti
appartenenti ai partiti di cui al quarto comma dell'articolo 1, nella
misura  di  un  decimo  del contributo spettante ai partiti di cui al
terzo comma dell'articolo 1, se composte di due o piu' membri, ovvero
di  un  trentesimo  se  composte  di un solo membro; a ciascun gruppo
parlamentare diverso dal gruppo misto, che non rappresenti un partito
politico  organizzato  che  abbia partecipato alle elezioni politiche
con  proprio  contrassegno,  e'  attribuito  un decimo dei contributi
spettanti ai partiti di cui al terzo comma dell'articolo 1;
    c)  la  somma residua e' erogata ai gruppi parlamentari in misura
proporzionale alla loro consistenza numerica.
  I  Presidenti delle Camere procedono, su domanda dei presidenti dei
gruppi  parlamentari,  all'assegnazione  dei contributi in base ad un
piano di ripartizione compilato in conformita' dei predetti criteri e
approvato dai rispettivi uffici di presidenza.
  I  presidenti  dei  gruppi  parlamentari  sono  tenuti a versare ai
rispettivi  partiti  una  somma  non  inferiore  al  95 per cento del
contributo  riscosso,  nei  termini e nei modi stabiliti dai relativi
statuti  e  regolamenti.  La  presidenza dei gruppi misti e' tenuta a
ripartire  proporzionalmente tra i partiti nella cui lista sono stati
eletti i componenti del gruppo medesimo una somma non inferiore al 95
per  cento  del  contributo  riscosso  ai  sensi della lettera c) del
presente articolo.