Art. 4.

  In  qualsiasi caso di contestazioni o ritardo nella riscossione, il
Presidente  della  Camera  o  il  Presidente  del  Senato, secondo la
rispettiva  competenza,  provvedono  al deposito bancario della somma
destinata  al contributo. Le eventuali controversie sono decise dagli
uffici di presidenza rispettivamente della Camera e del Senato.