Art. 5. I partiti politici ed i gruppi parlamentari che intendono ottenere i contributi previsti dalla presente legge devono indicare nei loro statuti e regolamenti i soggetti, muniti di rappresentanza legale, abilitati alla riscossione. Per la prima applicazione della presente legge, i segretari politici dei partiti e i presidenti dei gruppi parlamentari indicheranno, nella domanda, le persone fisiche abilitate a riscuotere i contributi.