Art. 5.

  I  partiti politici ed i gruppi parlamentari che intendono ottenere
i  contributi  previsti dalla presente legge devono indicare nei loro
statuti  e  regolamenti  i soggetti, muniti di rappresentanza legale,
abilitati alla riscossione.
  Per  la  prima  applicazione  della  presente  legge,  i  segretari
politici   dei   partiti  e  i  presidenti  dei  gruppi  parlamentari
indicheranno,   nella   domanda,   le  persone  fisiche  abilitate  a
riscuotere i contributi.