Art. 7. 
 
  Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi  forma
e in qualsiasi modo  erogati,  da  parte  di  organi  della  pubblica
amministrazione, di enti pubblici, di societa' con partecipazione  di
capitale pubblico superiore al 20 per cento o di societa' controllate
da queste ultime, ferma  restando  la  loro  natura  privatistica,  a
favore di partiti o loro articolazioni  politico-organizzative  e  di
gruppi parlamentari. 
  Sono  vietati  altresi'  i  finanziamenti  o  i  contributi   sotto
qualsiasi forma, diretta  o  indiretta,  da  parte  di  societa'  non
comprese tra quelle  previste  nel  comma  precedente  in  favore  di
partiti  o  loro  articolazioni   politico-organizzative   o   gruppi
parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi  siano  stati
deliberati dallo organo sociale competente e regolarmente iscritti in
bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge. 
  Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei  divieti
previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle societa'  di
cui al secondo comma, senza  che  sia  intervenuta  la  deliberazione
dell'organo societario o senza che il contributo o  il  finanziamento
siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della societa' stessa,
e' punito, per cio' solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e  con
la multa fino al triplo  delle  somme  versate  in  violazione  della
presente legge.