Art. 8.

  I segretari politici dei partiti che hanno usufruito dei contributi
previsti  nella  presente legge, sono tenuti a pubblicare entro il 31
gennaio  di  ogni  anno,  sul  giornale ufficiale del partito e su un
quotidiano   di   diffusione   nazionale,   il  bilancio  finanziario
consuntivo del partito, approvato dall'organo di partito competente e
redatto secondo il modello allegato alla presente legge.
  Nella relazione allegata al bilancio devono essere specificate, con
la   indicazione   nominativa  delle  persone  fisiche  o  giuridiche
eroganti,  le eventuali libere contribuzioni di ammontare superiore a
L. 1.000.000.
  Copia del bilancio del partito e dei giornali di cui al primo comma
e' trasmessa dal segretario politico del partito o dal presidente del
rispettivo  gruppo  parlamentare  della  Camera, entro il 28 febbraio
successivo, al Presidente della Camera dei deputati.
  Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente
del  Senato,  controlla  la  regolarita' della redazione del bilancio
avvalendosi  di  revisori  ufficiali dei conti designati, in riunione
congiunta,  dalle  conferenze  dei  presidenti  dei  gruppi delle due
Camere.
  In  caso di inottemperanza agli obblighi previsti nel primo comma o
di   irregolare   redazione   del  bilancio,  e'  sospeso  fino  alla
regolarizzazione  il  versamento  di ogni tipo di contributo previsto
nella  presente  legge  e  si  applica  il  precedente  articolo 4. I
relativi decreti di sospensione sono emanati dal Presidente della
  Camera   o   dal  Presidente  del  Senato,  secondo  la  rispettiva
  competenza.
La rettifica del bilancio irregolare e' soggetta alle stesse forme
di  pubblicita'  stabilite  nel primo comma del presente articolo. Il
bilancio deve essere sottoscritto dal responsabile amministrativo del
partito.