Art. 8. I segretari politici dei partiti che hanno usufruito dei contributi previsti nella presente legge, sono tenuti a pubblicare entro il 31 gennaio di ogni anno, sul giornale ufficiale del partito e su un quotidiano di diffusione nazionale, il bilancio finanziario consuntivo del partito, approvato dall'organo di partito competente e redatto secondo il modello allegato alla presente legge. Nella relazione allegata al bilancio devono essere specificate, con la indicazione nominativa delle persone fisiche o giuridiche eroganti, le eventuali libere contribuzioni di ammontare superiore a L. 1.000.000. Copia del bilancio del partito e dei giornali di cui al primo comma e' trasmessa dal segretario politico del partito o dal presidente del rispettivo gruppo parlamentare della Camera, entro il 28 febbraio successivo, al Presidente della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, controlla la regolarita' della redazione del bilancio avvalendosi di revisori ufficiali dei conti designati, in riunione congiunta, dalle conferenze dei presidenti dei gruppi delle due Camere. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti nel primo comma o di irregolare redazione del bilancio, e' sospeso fino alla regolarizzazione il versamento di ogni tipo di contributo previsto nella presente legge e si applica il precedente articolo 4. I relativi decreti di sospensione sono emanati dal Presidente della Camera o dal Presidente del Senato, secondo la rispettiva competenza. La rettifica del bilancio irregolare e' soggetta alle stesse forme di pubblicita' stabilite nel primo comma del presente articolo. Il bilancio deve essere sottoscritto dal responsabile amministrativo del partito.