IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visti  gli  articoli  99,  137  e  140  del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Vista la legge 19 luglio 1940, n. 1008;
  Visto l'art. 1 della legge 27 febbraio 1971, n. 124;
  Visto  l'art.  6  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 14
gennaio 1972, n. 4;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita';
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Riconosciuta  la opportunita' di aggiornare l'elenco delle mansioni
di  rispettiva  competenza  degli  infermieri  professionali  e degli
infermieri generici di cui al regio decreto 2 maggio 1940, n. 1310;
  Riconosciuta la opportunita' di aggiungere a tale mansionario anche
indicazioni  relative  alle competenze degli infermieri professionali
specializzati  in  anestesia  e  rianimazione,  delle  vigilatrici di
infanzia e degli assistenti sanitari;
  Sulla  proposta  del Ministro per la sanita' di concerto con quello
per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  E'   approvato   l'unito   regolamento   riguardante   le  mansioni
dell'infermiere    professionale,   della   vigilatrice   d'infanzia,
dell'infermiere    professionale    specializzato,    dell'assistente
sanitario e dell'infermiere generico.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 14 marzo 1974

                                LEONE

                                                        RUMOR - GUI -
                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 giugno 1974
  Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 10. - SCIARRETTA