IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visti gli articoli 99, 137 e 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Vista la legge 19 luglio 1940, n. 1008; Visto l'art. 1 della legge 27 febbraio 1971, n. 124; Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4; Sentito il Consiglio superiore di sanita'; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Riconosciuta la opportunita' di aggiornare l'elenco delle mansioni di rispettiva competenza degli infermieri professionali e degli infermieri generici di cui al regio decreto 2 maggio 1940, n. 1310; Riconosciuta la opportunita' di aggiungere a tale mansionario anche indicazioni relative alle competenze degli infermieri professionali specializzati in anestesia e rianimazione, delle vigilatrici di infanzia e degli assistenti sanitari; Sulla proposta del Ministro per la sanita' di concerto con quello per la pubblica istruzione; Decreta: E' approvato l'unito regolamento riguardante le mansioni dell'infermiere professionale, della vigilatrice d'infanzia, dell'infermiere professionale specializzato, dell'assistente sanitario e dell'infermiere generico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 marzo 1974 LEONE RUMOR - GUI - MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 giugno 1974 Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 10. - SCIARRETTA