Art. 3.

  I  Ministri  competenti,  sentita  la  regione  sarda, emaneranno i
provvedimenti  occorrenti  per l'attuazione della presente legge, ivi
compresa la revisione delle attuali circoscrizioni amministrative per
porle   in   armonia   con  l'ordinamento  territoriale  della  nuova
provincia.
  Le   amministrazioni,   provinciali   interessate  concorderanno  i
progetti   per   la   ripartizione   del  personale,  la  separazione
patrimoniale e il ripiano delle attivita' e passivita'.
  In  caso  di  mancato  accordo  provvederanno con proprio decreto i
Ministri competenti sentita la regione sarda.