Art. 3. I Ministri competenti, sentita la regione sarda, emaneranno i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della presente legge, ivi compresa la revisione delle attuali circoscrizioni amministrative per porle in armonia con l'ordinamento territoriale della nuova provincia. Le amministrazioni, provinciali interessate concorderanno i progetti per la ripartizione del personale, la separazione patrimoniale e il ripiano delle attivita' e passivita'. In caso di mancato accordo provvederanno con proprio decreto i Ministri competenti sentita la regione sarda.