Art. 4.

  Le  spese  per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli
organi  provinciali  dello  Stato  gravano sui capitoli esistenti nel
bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi
provinciali.
  La provincia e gli altri enti provvedono, relativamente agli uffici
ed  organi  provinciali,  alle spese che, in base a specifiche norme,
fanno   ad   essi  carico  per  i  corrispondenti  uffici  ed  organi
provinciali.