Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e data alla convenzione di cui
all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in
conformita' all'articolo 21 della convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 maggio 1974
LEONE
RUMOR - MORO - ZAGARI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI