Art. 2.

  Piena   ed  intera  esecuzione  e  data  alla  convenzione  di  cui
all'articolo  precedente  a  decorrere dalla sua entrata in vigore in
conformita' all'articolo 21 della convenzione stessa.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 maggio 1974

                                LEONE

                                                RUMOR - MORO - ZAGARI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI