Art. 11.

  Il testo dell'articolo 3 della legge 2 ottobre 1967, numero 895, e'
sostituito dal seguente:
  "Chiunque  trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorita',
di  consegnare  nei  termini  prescritti  le armi o parti di esse, le
munizioni,  gli  esplosivi,  gli  aggressivi  chimici  e  i  congegni
indicati  nell'articolo  1,  da  lui  detenuti legittimamente sino al
momento  della emanazione dell'ordine, e' punito con la reclusione da
uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione
e cinquecentomila".