Art. 12.

  Il  testo  dell'articolo  4  della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e'
sostituito dal seguente:
  "Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico
le  armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi
chimici  e  i  congegni  indicati  nell'articolo  1, e' punito con la
reclusione  da due a dieci anni e con la multa da L. 200.000 a lire 2
milioni.
  La  pena e' aumentata se il fatto e' commesso da due o piu' persone
o  in  luogo  in cui sia concorso o adunanza di persone o di notte in
luogo abitato".