Art. 13. Il testo dell'articolo 6 della legge 2 ottobre 1967, numero 895, e' sostituito dal seguente: "Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con la reclusione da uno a otto anni".