Art. 13.

  Il testo dell'articolo 6 della legge 2 ottobre 1967, numero 895, e'
sostituito dal seguente:
  "Chiunque,  al  fine  di  incutere  pubblico  timore o di suscitare
tumulto  o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica,
fa  esplodere  colpi  di  arma  da fuoco o fa scoppiare bombe o altri
ordigni  o materie esplodenti, e' punito, se il fatto non costituisce
piu' grave reato, con la reclusione da uno a otto anni".