Art. 14.

  Il testo dell'articolo 7 della legge 2 ottobre 1967, numero 895, e'
sostituito dal seguente:
  "Le  pene  rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono
ridotte  di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi
comuni  da  sparo,  o  a  parti  di  esse,  atte  all'impiego, di cui
all'articolo 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
  Le  pene  stabilite  nel  codice penale per le contravvenzioni alle
norme  concernenti  le armi non contemplate dalla presente legge sono
triplicate.  In  ogni  caso l'arresto non puo' essere inferiore a tre
mesi".