Art. 2.

  In  deroga  a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 502 del
codice  di  procedura penale, il procuratore della Repubblica procede
in  ogni  caso  con  il  giudizio  direttissimo, sempre che non siano
necessarie  speciali  indagini,  per  i  delitti  di  rapina,  rapina
aggravata,  estorsione,  estorsione aggravata, sequestro di persona a
scopo  di  rapina  o di estorsione, per i reati concernenti le armi e
gli  esplosivi,  e  per  i reati eventualmente concorrenti con quelli
sopraindicati.