Art. 3.

  L'ultimo  comma  dell'articolo  628 del codice penale e' sostituito
dal seguente:
  "La  pena  e'  della  reclusione da quattro anni e sei mesi a venti
anni  e  della  multa  da  lire  trecentomila  a  lire  un  milione e
cinquecentomila:
    1)  se  la  violenza o minaccia e' commessa con armi o da persona
travisata, o da piu' persone riunite;
    2)  se  la  violenza  consiste  nel  porre  taluno  in  stato  di
incapacita' di volere o di agire".