Art. 5.

  L'articolo 630 del codice penale e' sostituito dal seguente:
  "Art.  630  -  (Sequestro  di  persona  a  scopo  di  rapina  o  di
estorsione).   -   Chiunque  sequestra  una  persona  allo  scopo  di
conseguire,  per  se'  o  per altri, un ingiusto profitto come prezzo
della  liberazione, e' punito con la reclusione da dieci a venti anni
e con la multa non inferiore a lire quattrocentomila.
  La  pena  e'  della reclusione da dodici a venticinque anni e della
multa  non  inferiore  a  lire  un  milione, se il colpevole consegue
l'intento".