Art. 5. L'articolo 630 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 630 - (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione). - Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per se' o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, e' punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa non inferiore a lire quattrocentomila. La pena e' della reclusione da dodici a venticinque anni e della multa non inferiore a lire un milione, se il colpevole consegue l'intento".