Art. 6.

  All'articolo 630 del codice penale e' aggiunto il seguente comma:
  "Nel  caso  di  sequestro  di  persona  a  scopo  di estorsione per
conseguire  un  profitto  di  natura  patrimoniale,  se l'agente o il
concorrente  si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la
liberta', senza che tale risultato sia conseguenza del versamento del
prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo
605".