Art. 7. 
 
  L'articolo 225 del codice  di  procedura  penale,  gia'  sostituito
dall'articolo  3  della  legge   5   dicembre   1969,   n.   932,   e
successivamente dall'articolo 3 della legge 18 marzo 1971, n. 62,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 225  -  (Sommarie  indagini).  -  Gli  ufficiali  di  polizia
giudiziaria, quando v'e' necessita'  ed  urgenza  di  raccogliere  le
prove del reato o di conservarne  le  tracce,  possono  procedere  ai
necessari rilievi, a sommarie informazioni testimoniali,  nonche'  ad
interrogatorio dell'indiziato e ad atti di ricognizione, ispezione  o
confronto.  Nel  corso  di  dette  indagini  si  osservano  le  norme
sull'istruzione  formale,  comprese  quelle  previste   dall'articolo
304-bis, senza deferire il giuramento, salvo che  la  legge  disponga
altrimenti. 
  Gli ufficiali di polizia  giudiziaria  possono  altresi'  procedere
all'interrogatorio delle persone  arrestate,  nonche'  delle  persone
fermate ai sensi dell'articolo 238. 
  Prima di procedere  ai  sensi  del  precedente  comma,  la  polizia
giudiziaria deve avvertire anche telefonicamente il procuratore della
Repubblica o il pretore. 
  Ai fini del compimento degli atti rientranti  tra  quelli  previsti
dall'articolo  304-bis,   nonche'   dei   confronti   cui   partecipi
l'arrestato o il  fermato,  l'ufficiale  di  polizia  giudiziaria  e'
tenuto a ricevere, da  parte  dell'indiziato,  dell'arrestato  o  del
fermato, la nomina del difensore di fiducia, che viene immediatamente
avvertito. 
  Nel caso in cui il difensore  prescelto,  o  altro  contestualmente
indicato in sostituzione, non sia reperibile, o non possa presenziare
tempestivamente, il pubblico ministero, su  richiesta  dell'ufficiale
di polizia giudiziaria, provvede all'immediata nomina  del  difensore
di ufficio di turno quale risulta da un elenco formato ed  aggiornato
dal  presidente  del  tribunale  e  dal  presidente   del   consiglio
dell'ordine forense del luogo. Nell'elenco  debbono  essere  iscritti
anche gli avvocati e procuratori che ne facciano domanda. 
  Il   difensore    d'ufficio    ha    l'obbligo    di    presenziare
all'interrogatorio e agli altri atti  di  cui  al  comma  quarto  del
presente articolo. 
  La  violazione  di  tale  obbligo,  salvo  legittimo   impedimento,
comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 131 del
codice di procedura penale. 
  Non si puo' comunque procedere all'interrogatorio e  al  compimento
degli altri atti previsti dal quarto  comma  senza  la  presenza  del
difensore,  il  quale  ha  diritto  di  rivolgere  domande,  di  fare
osservazioni e riserve; di cio' deve essere dato atto a verbale. 
  Si  applica   la   disposizione   di   cui   all'ultimo   capoverso
dell'articolo 78 del codice di procedura penale. 
  Al deposito  degli  atti  cui  i  difensori  hanno  il  diritto  di
assistere, nonche' dei processi verbali relativi ai sequestri ed alle
ispezioni provvedono, ai sensi dell'articolo 304-quater, il  pubblico
ministero o il pretore, ai quali gli atti stessi sono  immediatamente
trasmessi ai sensi dell'articolo 227".