Art. 8. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e' sostituito dai seguenti: "Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni. In ogni caso e' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza".