Art. 8.

  Il  primo  comma  dell'articolo  9 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, e' sostituito dai seguenti:
  "Il   contravventore   agli  obblighi  inerenti  alla  sorveglianza
speciale e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.
  Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o
il  divieto di soggiorno, si applica la pena dell'arresto da sei mesi
a due anni.
  In  ogni  caso  e'  consentito  l'arresto  anche  fuori dei casi di
flagranza".