Art. 9.

  Il testo dell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1967, numero 895, e'
sostituito dal seguente:
  "Chiunque  senza  licenza dell'autorita' fabbrica o introduce nello
Stato  o  pone  in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o
tipo  guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra,
esplosivi  di  ogni  genere,  aggressivi  chimici  o  altri  congegni
micidiali,  ovvero ne fa raccolta, e' punito con la reclusione da tre
a  dodici  anni  e  con  la multa da lire quattrocentomila a lire due
milioni".