Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui
all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in
conformita' all'articolo XIV della convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 ottobre 1974
LEONE
RUMOR - MORO -
ANDREOTTI - DE MITA
Visto, il Guardasigilli: REALE