Art. 2.

  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  alla  convenzione  di  cui
all'articolo  precedente  a  decorrere dalla sua entrata in vigore in
conformita' all'articolo XIV della convenzione stessa.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti, di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 ottobre 1974

                                LEONE

                                                       RUMOR - MORO -
                                                  ANDREOTTI - DE MITA

Visto, il Guardasigilli: REALE