Art. 2.

  Nei  casi  in  cui,  ai  sensi dell'art. 12 della legge 21 novembre
1967,  n.  1185,  e'  previsto il ritiro del passaporto, le autorita'
indicate  nell'art.  5  di  detta  legge devono provvedere ad apporre
sulla  carta d'identita', in possesso dell'interessato, l'annotazione
di cui al secondo comma del precedente art. 1.
  A  tal  fine l'autorita' suindicata deve notificare all'interessato
l'obbligo  di esibire, per l'annotazione, la carta d'identita' di cui
sia  in  possesso,  con  diffida  a  non  utilizzare il documento per
l'espatrio  e  con  avvertimento  che,  in  caso di espatrio, saranno
applicabili  le  sanzioni  di  cui  all'art. 24 della citata legge n.
1185.
  Comunicazione    dell'eseguita   annotazione   deve   essere   data
all'autorita' dalla quale il documento risulta rilasciato.