Art. 2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 12 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e' previsto il ritiro del passaporto, le autorita' indicate nell'art. 5 di detta legge devono provvedere ad apporre sulla carta d'identita', in possesso dell'interessato, l'annotazione di cui al secondo comma del precedente art. 1. A tal fine l'autorita' suindicata deve notificare all'interessato l'obbligo di esibire, per l'annotazione, la carta d'identita' di cui sia in possesso, con diffida a non utilizzare il documento per l'espatrio e con avvertimento che, in caso di espatrio, saranno applicabili le sanzioni di cui all'art. 24 della citata legge n. 1185. Comunicazione dell'eseguita annotazione deve essere data all'autorita' dalla quale il documento risulta rilasciato.