Art. 3.

  Avverso  l'apposizione sulla carta d'identita' dell'annotazione che
il  documento  non  e'  valido ai fini dell'espatrio e' consentito il
ricorso  nella  sede amministrativa indicata dall'art. 10 della legge
21 novembre 1967, numero 1185.
  Nel  caso  di  accoglimento del ricorso l'interessato ha diritto ad
ottenere gratuitamente la sostituzione del documento d'identita'.