Art. 4. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli altri documenti riconosciuti equipollenti al passaporto ai fini dell'uscita dal territorio della Repubblica, salva la speciale disciplina prevista nel provvedimento di dichiarazione di equipollenza che vieti l'uso del documento per l'espatrio anche in casi diversi da quelli contemplati dall'art. 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 agosto 1974 LEONE RUMOR - MORO - TAVIANI - ZAGARI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 dicembre 1974 Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 64. - SCIARRETTA