Art. 4.

  Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  agli altri
documenti riconosciuti equipollenti al passaporto ai fini dell'uscita
dal   territorio  della  Repubblica,  salva  la  speciale  disciplina
prevista nel provvedimento di dichiarazione di equipollenza che vieti
l'uso  del  documento  per l'espatrio anche in casi diversi da quelli
contemplati dall'art. 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 6 agosto 1974

                                LEONE

                                               RUMOR - MORO - TAVIANI
                                                 - ZAGARI - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 dicembre 1974
  Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 64. - SCIARRETTA