Art. 3. Quando la Corte dei conti ricusi di apporre il suo visto ed ammettere a registrazione i Decreti, i Mandati od altri atti dell'Amministrazione del Fondo pel culto, il Direttore generale di essa potra' farne rapporto al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti pel caso che questi creda che vi sia luogo al procedimento prescritto dall'articolo 14 della Legge 14 agosto 1862, n. 800.