Art. 3. 
 
  Quando la Corte dei  conti  ricusi  di  apporre  il  suo  visto  ed
ammettere  a  registrazione  i  Decreti,  i  Mandati  od  altri  atti
dell'Amministrazione del Fondo pel culto, il  Direttore  generale  di
essa potra' farne rapporto al Ministro di Grazia e  Giustizia  e  dei
Culti pel caso che questi creda che  vi  sia  luogo  al  procedimento
prescritto dall'articolo 14 della Legge 14 agosto 1862, n. 800.