Art. 4. 
 
  Il Conto annuale amministrativo  dell'entrata  e  della  spesa  del
Fondo pel culto, corredato del Conto generale di cassa e dello  Stato
patrimoniale attivo e passivo, sara' presentato non piu' tardi del 15
di  marzo  dell'anno  successivo  alla  Corte  dei  conti,  e  quindi
trasmesso entro il mese di maggio al Ministero di Grazia e  Giustizia
e dei Culti dopo il visto e la dichiarazione di  parificazione  della
detta Corte.