Art. 4. Il Conto annuale amministrativo dell'entrata e della spesa del Fondo pel culto, corredato del Conto generale di cassa e dello Stato patrimoniale attivo e passivo, sara' presentato non piu' tardi del 15 di marzo dell'anno successivo alla Corte dei conti, e quindi trasmesso entro il mese di maggio al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti dopo il visto e la dichiarazione di parificazione della detta Corte.