Art. 7. 
 
  Le norme per l'applicazione e  l'esecuzione  della  presente  Legge
saranno stabilite con speciale Regolamento da  approvarsi  per  Regio
Decreto sopra proposta dei Ministri di Grazia e Giustizia e dei Culti
e delle Finanze, sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato.