Art. 9. La presente Legge entrera' in vigore il 1° di gennaio del 1875. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato. Dato al R. Castello di S. Anna di Valdieri addi' 22 giugno 1874. VITTORIO EMANUELE Vigliani.