Art. 9. 
 
  La presente Legge entrera' in vigore il 1° di gennaio del 1875. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come Legge dello Stato. 
 
    Dato al R. Castello di S. Anna di Valdieri addi' 22 giugno 1874. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                            Vigliani.