Art. 2. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare norme aventi valore di legge ordinaria per l'istituzione dei ruoli del Ministero per i beni culturali e ambientali, mediante trasferimento dei ruoli organici del Ministero della pubblica istruzione, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'interno relativi alle funzioni trasferite con il presente decreto o di altre amministrazioni dello Stato, per la definitiva costituzione del consiglio di amministrazione e della commissione di disciplina del Ministero, nonche' per la costituzione di un ufficio centrale per la gestione degli affari generali e del personale. Con le stesse norme sara' provveduto a disciplinare la struttura degli uffici per il definitivo assetto funzionale del Ministero ed a riorganizzarne gli organi consultivi relativi alle materie trasferite. Le norme delegate saranno emanate entro il 31 dicembre e 1975, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, col Ministro per l'interno, col Ministro per il tesoro, col Ministro per la pubblica istruzione e col Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione, sentito il parere di una commissione parlamentare composta di undici senatori e undici deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive assemblee ed osserveranno i seguenti principi e criteri direttivi: a) il trasferimento dei ruoli avverra' mediante scorporo degli attuali ruoli del Ministero della pubblica istruzione, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'interno o di altre amministrazioni in corrispondenza alle attribuzioni trasferite al Ministero; b) nell'ambito dei ruoli determinati a norma della precedente lettera, sara' previsto l'inquadramento del personale comandato con facolta' di opzione per dette personale, nonche' le modalita' di inquadramento nei ruoli del Ministero del predetto personale o di quello fuori ruolo di cui all'art. 4, comma nono, del decreto-legge, nel testo modificato dalla presente legge di conversione; c) sara' garantito al personale inquadrato nei ruoli a norma delle precedenti lettere la piena valutazione del servizio prestato e la conservazione delle posizioni giuridiche che ed economiche acquisite; d) sara' provveduto all'adeguamento del numero de dipendenti in rapporto alle effettive necessita' del Ministero, con particolare riguardo alle strutture amministrative, anche mediante utilizzazione ed inquadra mento del residuo personale comunque assegnato, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, agli uffici ed organi trasferiti al Ministero; e) sara' provveduto all'esigenza di riqualificazione del personale, con particolare riguardo a quello di custodia. Entro lo stesso termine del 31 dicembre 1975, il Governo e' delegato ad emanare norme aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro, sentita la commissione parlamentare di cui al comma precedente, per l'integrazione degli organici dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, in corrispondenza alle esigenze connesse con le attribuzioni conservate in materia di archivi di Stato, nonche' per il riordinamento dei relativi servizi e le consequenziali modifiche delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, attinenti agli organi dell'Amministrazione degli archivi di Stato, osservando principi e criteri direttivi atti ad assicurare l'efficienza e la funzionalita' dei servizi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 gennaio 1975 LEONE MORO - RUMOR - GUI - COLOMBO - MALFATTI - BUCALOSSI - MARCORA - DONAT-CATTIN - SARTI Visto, il Guardasigilli: REALE