Art. 2.

  Piena  ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo
precedente  a  decorrere  dalla  sua entrata in vigore in conformita'
all'articolo 24 dell'accordo stesso.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 febbraio 1975

                                LEONE

                                                 MORO - RUMOR - TOROS

Visto, il Guardasigilli: REALE