Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo
precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita'
all'articolo 24 dell'accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 febbraio 1975
LEONE
MORO - RUMOR - TOROS
Visto, il Guardasigilli: REALE