IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'art. 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974, n. 216, con
il  quale  il  Governo  della  Repubblica  veniva delegato ad emanare
disposizioni   legislative  intese  a  disciplinare  le  funzioni  di
controllo  della  contabilita' e quelle di certificazione dei bilanci
delle societa' con azioni quotate in borsa;
  Udito  il parere della Commissione parlamentare costituita ai sensi
del succitato art. 2;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per
le  finanze,  per  il  bilancio  e  la  programmazione economica, per
l'industria, il commercio e l'artigianato;

                              Decreta:
                               Art. 1.
Controllo della contabilita' e della   valutazione   del   patrimonio
                               sociale

  Nelle societa' con azioni quotate in borsa le funzioni di controllo
della    regolare    tenuta   della   contabilita'   sociale,   della
corrispondenza  del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite
alle  risultanze  delle  scritture  contabili e dell'osservanza delle
norme  stabilite  dall'art. 2425 del codice civile per la valutazione
del  patrimonio  sociale  sono attribuite a una societa' di revisione
iscritta  nell'albo speciale di cui al successivo art. 8. La societa'
di  revisione  provvede, altresi', alla certificazione del bilancio e
del  conto  dei profitti e delle perdite ai sensi del successivo art.
4.   Restano  ferme  le  altre  attribuzioni  spettanti  al  collegio
sindacale,  a  norma  del  codice civile, comprese quelle di cui agli
articoli  2425,  primo comma, n. 4) e ultimo comma, 2426 e 2427 dello
stesso codice.
  La   societa'   di   revisione   ha   diritto   di  ottenere  dagli
amministratori   della   societa'  documenti  e  notizie  utili  alla
revisione  e  puo'  procedere  ad accertamenti, ispezioni e controlli
informando  il  collegio sindacale dei fatti che ritiene censurabili,
per  gli  adempimenti  di  competenza del collegio stesso a norma del
secondo comma dell'art. 2408 del codice civile.
  Le   relazioni   di   certificazione,   i  pareri  espressi  e  gli
accertamenti eseguiti dalla societa' di revisione devono risultare da
apposito  libro,  da  tenersi,  a cura della stessa, nella sede della
societa'  alla  quale  si  riferiscono.  Si applicano le disposizioni
dell'ultimo comma dell'art. 2421 del codice civile.
  Alla  societa'  di revisione si applicano le disposizioni del primo
comma dell'art. 2407 del codice civile.