IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974, n. 216, con il quale il Governo della Repubblica veniva delegato ad emanare disposizioni legislative intese a disciplinare le funzioni di controllo della contabilita' e quelle di certificazione dei bilanci delle societa' con azioni quotate in borsa; Udito il parere della Commissione parlamentare costituita ai sensi del succitato art. 2; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per il bilancio e la programmazione economica, per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: Art. 1. Controllo della contabilita' e della valutazione del patrimonio sociale Nelle societa' con azioni quotate in borsa le funzioni di controllo della regolare tenuta della contabilita' sociale, della corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze delle scritture contabili e dell'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2425 del codice civile per la valutazione del patrimonio sociale sono attribuite a una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale di cui al successivo art. 8. La societa' di revisione provvede, altresi', alla certificazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite ai sensi del successivo art. 4. Restano ferme le altre attribuzioni spettanti al collegio sindacale, a norma del codice civile, comprese quelle di cui agli articoli 2425, primo comma, n. 4) e ultimo comma, 2426 e 2427 dello stesso codice. La societa' di revisione ha diritto di ottenere dagli amministratori della societa' documenti e notizie utili alla revisione e puo' procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli informando il collegio sindacale dei fatti che ritiene censurabili, per gli adempimenti di competenza del collegio stesso a norma del secondo comma dell'art. 2408 del codice civile. Le relazioni di certificazione, i pareri espressi e gli accertamenti eseguiti dalla societa' di revisione devono risultare da apposito libro, da tenersi, a cura della stessa, nella sede della societa' alla quale si riferiscono. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 2421 del codice civile. Alla societa' di revisione si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 2407 del codice civile.