Art. 10.
                          Tenuta dell'albo

  La  Commissione  nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa  vigila
sull'attivita'  delle  societa'  di  revisione  iscritte all'albo per
controllarne  l'indipendenza,  l'idoneita'  tecnica e il modo con cui
esercitano il controllo contabile.
  Nell'esercizio della vigilanza la Commissione puo':
    a)  richiedere  la  comunicazione,  anche  periodica,  di  dati e
notizie  e  la  trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi
termini;
    b)  eseguire  ispezioni  e  assumere  notizie e chiarimenti dagli
amministratori, dai sindaci e dai direttori generali;
    c) raccomandare l'adozione di principi e criteri per il controllo
contabile  delle  societa'  e  per  la  certificazione  dei  bilanci,
richiedendo  preventivamente  il  parere  del Consiglio nazionale dei
dottori  commercialisti  e  del Consiglio nazionale dei ragionieri. I
principi  e  criteri  anzidetti  sono  pubblicati  con  le forme e le
modalita' determinate dalla stessa Commissione.