Art. 10. Tenuta dell'albo La Commissione nazionale per le societa' e la borsa vigila sull'attivita' delle societa' di revisione iscritte all'albo per controllarne l'indipendenza, l'idoneita' tecnica e il modo con cui esercitano il controllo contabile. Nell'esercizio della vigilanza la Commissione puo': a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini; b) eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali; c) raccomandare l'adozione di principi e criteri per il controllo contabile delle societa' e per la certificazione dei bilanci, richiedendo preventivamente il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri. I principi e criteri anzidetti sono pubblicati con le forme e le modalita' determinate dalla stessa Commissione.