Art. 14. Falsita' nella certificazione dei bilanci o in relazioni, comunicazioni o dichiarazioni Gli amministratori della societa' di revisione che nella certificazione del bilancio attestano il falso o che nelle relazioni o in altre comunicazioni o dichiarazioni, relative alla societa' assoggettata a revisione, espongono fraudolentemente fatti non rispondenti al vero o nascondono o alterano, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni economiche della societa', sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire quattro milioni.