Art. 14.
Falsita' nella certificazione    dei    bilanci   o   in   relazioni,
                    comunicazioni o dichiarazioni

  Gli   amministratori   della   societa'   di  revisione  che  nella
certificazione  del bilancio attestano il falso o che nelle relazioni
o  in  altre  comunicazioni  o  dichiarazioni, relative alla societa'
assoggettata   a  revisione,  espongono  fraudolentemente  fatti  non
rispondenti  al  vero  o  nascondono o alterano, in tutto o in parte,
fatti  concernenti  le  condizioni  economiche  della  societa', sono
puniti  con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire
quattrocentomila a lire quattro milioni.