Art. 15.
                  Divulgazione di notizie riservate

  Gli  amministratori  e i dipendenti della societa' di revisione che
si  servono,  a  profitto  proprio o altrui, di notizie avute a causa
della   loro   attivita',   relative  alla  societa'  assoggettata  a
revisione, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con
la multa da lire quattrocentomila a lire quattro milioni.
  Gli  amministratori e i dipendenti della societa' di revisione che,
senza  giustificato  motivo,  comunicano  notizie avute a causa della
loro attivita', relative alla societa' assoggettata a revisione, sono
puniti,  se dal fatto puo' derivare pregiudizio alla societa' stessa,
con la reclusione fino a un anno.
  I  delitti  previsti  dal presente articolo sono punibili a querela
della societa' cui si riferiscono le notizie utilizzate o comunicate.