Art. 16.
       Prestiti e garanzie della societa' e compensi illegali

  Gli  amministratori  e i dipendenti della societa' di revisione che
contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente sia per
interposta  persona,  con  la societa' assoggettata a revisione o con
una  societa'  che  la controlla, o ne e' controllata, o che si fanno
prestare  da  una  di  tali societa' garanzie per debiti propri, sono
puniti  con  la  reclusione  da uno a tre anni e con la multa da lire
ottantamila a lire ottocentomila.
  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, gli amministratori
e  i  dipendenti  della  societa'  di  revisione  che percepiscono in
proprio   favore,   direttamente  o  indirettamente,  dalla  societa'
assoggettata  a  revisione compensi in denaro o in altra forma, oltre
quelli  legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione da sei
mesi  a  tre  anni  e  con  la  multa  da  lire  ottantamila  a  lire
quattrocentomila.  La  stessa pena si applica agli amministratori, ai
dirigenti  e  ai  liquidatori della societa' assoggettata a revisione
che hanno corrisposto il compenso non dovuto.