Art. 17.
        Aggravanti - Comunicazione della sentenza di condanna

  Quando  dai  fatti  previsti  dagli  articoli  14, 15 e 16, secondo
comma,  derivi  alla societa' un danno di gravita' rilevante, la pena
e' aumentata fino alla meta'.
  La  sentenza  penale  pronunziata  a  carico  di  amministratori  e
dipendenti   della   societa'   di   revisione   per  reati  commessi
nell'esercizio  o  a  causa  delle attribuzioni previste dal presente
decreto,   e'  comunicata,  a  cura  del  cancelliere  dell'autorita'
giudiziaria   che   ha   emesso   la   sentenza,  per  gli  eventuali
provvedimenti, alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa.