Art. 18.
                 Prima formazione dell'albo speciale

  Le  societa'  autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n.
1966  e  del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, anteriormente alla
data  dell'8  giugno  1974,  che  presentino domanda per l'iscrizione
nell'albo  speciale entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica dei regolamenti di organizzazione di cui
all'art.  1,  sesto  comma,  sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n.
216,  possono  essere  iscritte nell'albo speciale anche se prive del
requisito  di  cui  all'art. 8, secondo comma, n. 2), fermi tutti gli
altri  requisiti  richiesti dal presente decreto da accertare a norma
del primo comma dell'art. 9.
  La  Commissione  nazionale per le societa' e la borsa provvede alla
prima  formazione  dell'albo  speciale  nei  tre mesi successivi alla
scadenza del termine previsto nel comma precedente.
  Entro  un  anno  dalla  pubblicazione del primo elenco degli idonei
nell'esame  di  cui  all'art.  13,  le societa' di cui al primo comma
devono,  a pena di decadenza della iscrizione nell'albo, provvedere a
conformarsi alle prescrizioni dell'art. 8, secondo comma, n. 2).