Art. 18. Prima formazione dell'albo speciale Le societa' autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, anteriormente alla data dell'8 giugno 1974, che presentino domanda per l'iscrizione nell'albo speciale entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei regolamenti di organizzazione di cui all'art. 1, sesto comma, sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, possono essere iscritte nell'albo speciale anche se prive del requisito di cui all'art. 8, secondo comma, n. 2), fermi tutti gli altri requisiti richiesti dal presente decreto da accertare a norma del primo comma dell'art. 9. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa provvede alla prima formazione dell'albo speciale nei tre mesi successivi alla scadenza del termine previsto nel comma precedente. Entro un anno dalla pubblicazione del primo elenco degli idonei nell'esame di cui all'art. 13, le societa' di cui al primo comma devono, a pena di decadenza della iscrizione nell'albo, provvedere a conformarsi alle prescrizioni dell'art. 8, secondo comma, n. 2).