Art. 19. Disposizione transitoria Le societa' le cui azioni sono gia' quotate in borsa alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelle le cui azioni sono ammesse alla quotazione di borsa successivamente alla data predetta e anteriormente alla pubblicazione dell'albo di cui all'art. 18 debbono provvedere al conferimento dell'incarico a una societa' di revisione nei seguenti termini che decorrono dalla data della predetta pubblicazione: a) un anno per le societa' finanziarie e per le societa' aventi, alla data del 31 dicembre 1974, un capitale sociale superiore a 50 miliardi di lire; b) due anni, per le societa' aventi, alla data del 31 dicembre 1974, un capitale sociale superiore a 10 e inferiore a 50 miliardi di lire; c) tre anni, per le rimanenti societa'; d) quattro anni, per le aziende e istituti di credito quale che sia l'ammontare del loro capitale sociale. Si applica il secondo comma dell'art. 2. L'obbligo di certificazione del bilancio ha inizio a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in cui e' stato conferito l'incarico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 marzo 1975 LEONE MORO - REALE - COLOMBO - VISENTINI - ANDREOTTI - DONAT-CATTIN Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 aprile 1975 Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 73.