Art. 19.
                      Disposizione transitoria

  Le  societa'  le cui azioni sono gia' quotate in borsa alla data di
entrata  in  vigore  del presente decreto e quelle le cui azioni sono
ammesse alla quotazione di borsa successivamente alla data predetta e
anteriormente alla pubblicazione dell'albo di cui all'art. 18 debbono
provvedere  al conferimento dell'incarico a una societa' di revisione
nei   seguenti  termini  che  decorrono  dalla  data  della  predetta
pubblicazione:
    a)  un anno per le societa' finanziarie e per le societa' aventi,
alla  data  del  31 dicembre 1974, un capitale sociale superiore a 50
miliardi di lire;
    b)  due  anni,  per le societa' aventi, alla data del 31 dicembre
1974, un capitale sociale superiore a 10 e inferiore a 50 miliardi di
lire;
    c) tre anni, per le rimanenti societa';
    d)  quattro  anni, per le aziende e istituti di credito quale che
sia l'ammontare del loro capitale sociale.
  Si applica il secondo comma dell'art. 2.
  L'obbligo  di certificazione del bilancio ha inizio a decorrere dal
secondo  esercizio  successivo  a  quello  in  cui e' stato conferito
l'incarico.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 marzo 1975

                                LEONE

                                             MORO - REALE - COLOMBO -
VISENTINI - ANDREOTTI -
DONAT-CATTIN

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 aprile 1975
  Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 73.