Art. 2. 
   Conferimento o revoca dell'incarico alla societa' di revisione 
 
  Nelle  societa'  con  azioni  quotate  in  borsa  il   conferimento
dell'incarico   a   una   societa'   di   revisione   e'   deliberato
dall'assemblea, che deve essere convocata a tal fine almeno tre  mesi
prima della scadenza dell'incarico in corso. 
  Qualora l'assemblea non sia stata convocata  nel  termine  indicato
nel comma precedente o la deliberazione non sia  stata  adottata,  la
Commissione nazionale per le societa' e la borsa provvede, d'ufficio,
al conferimento dell'incarico. 
  In caso di prima ammissione delle azioni alla quotazione  di  borsa
la negoziazione non puo' aver inizio fino a quando l'incarico non sia
stato conferito e la societa' di  revisione  non  sia  stata  immessa
nell'esercizio delle funzioni. Qualora la Commissione abbia richiesto
la presentazione di un bilancio certificato in allegato alla  domanda
di ammissione delle azioni alla quotazione  di  borsa,  il  controllo
contabile continua a essere svolto dalla societa' che ha  certificato
il bilancio  sino  a  quando  l'assemblea  non  abbia  provveduto  al
conferimento dell'incarico. Se le azioni sono state ammesse d'ufficio
alla quotazione in borsa a norma dell'art. 3, lettera d), sub art.  1
della legge 7 giugno 1974, n. 216, l'incarico deve  essere  conferito
entro tre mesi dalla comunicazione del provvedimento di ammissione  e
la  certificazione   del   bilancio   e'   effettuata   a   decorrere
dall'esercizio  successivo  a  quello  in  cui  e'   stata   disposta
l'ammissione. Si applica la disposizione del secondo comma. 
  L'incarico ha la durata di tre esercizi, puo' essere rinnovato  per
non piu' di due volte e puo' essere nuovamente conferito alla  stessa
societa' solo dopo il decorso di cinque esercizi. 
  L'assemblea o la Commissione, nel conferire  l'incarico,  determina
il corrispettivo spettante alla societa' di revisione secondo criteri
generali fissati dalla stessa Commissione. 
  Entro quindici giorni dal conferimento  dell'incarico  la  relativa
deliberazione  deve  essere   trasmessa   per   l'approvazione   alla
Commissione, corredata con le dichiarazioni degli amministratori  che
hanno la rappresentanza della societa' e degli amministratori o  soci
che hanno la rappresentanza della  societa'  di  revisione,  che  non
sussiste alcuna delle cause di incompatibilita'  indicate  nel  primo
comma dell'art. 3 a eccezione di quelle del n.  4).  La  Commissione,
entro dieci giorni dalla ricezione della deliberazione,  puo'  negare
l'approvazione qualora accerti la esistenza di  una  delle  cause  di
incompatibilita' di cui al successivo art. 3 o qualora rilevi che  la
societa' cui e' affidato l'incarico non sia  tecnicamente  idonea  ad
assumerlo, sia in relazione alla sua organizzazione, sia in relazione
al  numero   degli   incarichi   gia'   assunti.   La   deliberazione
dell'assemblea ha effetto a decorrere dalla scadenza del  termine  di
cui sopra, qualora la Commissione non abbia negato l'approvazione. 
  Anche prima della scadenza del triennio, l'assemblea puo'  revocare
l'incarico alla societa'  di  revisione  quando  ricorra  una  giusta
causa, provvedendo con la stessa deliberazione a conferire l'incarico
ad altra societa' di revisione. La Commissione, sentita  la  societa'
revocata, puo' negare l'approvazione della deliberazione entro  dieci
giorni dalla ricezione della deliberazione medesima. La deliberazione
dell'assemblea ha effetto a decorrere dalla scadenza del  termine  di
cui sopra, qualora la Commissione non abbia negato l'approvazione. Le
funzioni di controllo continuano a essere esercitate  dalla  societa'
revocata fino  a  quando  la  deliberazione  dell'assemblea  non  sia
divenuta efficace. Se  la  Commissione  abbia  negato  l'approvazione
della deliberazione limitatamente al conferimento del nuovo incarico,
il relativo provvedimento deve essere notificato ai sensi e  per  gli
effetti del successivo nono comma. 
  L'art. 2409 del codice civile si applica anche nel caso di  fondato
sospetto di gravi irregolarita'  nell'adempimento  dei  doveri  della
societa' di revisione. 
  La Commissione dispone d'ufficio  la  revoca  dell'incarico  quando
rilevi l'esistenza di alcuna delle cause di incompatibilita' indicate
nell'art. 3. Il provvedimento di revoca e' notificato  alla  societa'
di revisione e comunicato immediatamente alla societa' con l'invito a
deliberare  il  conferimento  dell'incarico  ad  altra  societa'   di
revisione entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione. Qualora l'assemblea  non  sia  stata  convocata  o  la
deliberazione  non  sia  stata   adottata   provvede   d'ufficio   la
Commissione. Le funzioni di controllo continuano ad essere esercitate
dalla societa' revocata fino a quando la deliberazione dell'assemblea
di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace  ovvero  fino
al provvedimento d'ufficio della Commissione. 
  Entro quindici giorni  dalla  scadenza  del  termine  previsto  nel
sesto, settimo  e  nono  comma  del  presente  articolo,  qualora  la
Commissione  non  abbia  negato  l'approvazione,  gli  amministratori
devono provvedere al deposito della deliberazione di  conferimento  o
di revoca dell'incarico, per l'iscrizione nel registro delle imprese,
ed entro trenta giorni dalla data della iscrizione  devono  chiederne
la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e
a responsabilita' limitata. 
  I provvedimenti della Commissione di cui al secondo  e  nono  comma
devono, entro quindici giorni dalla  data  della  loro  comunicazione
alla societa', essere depositati per l'iscrizione nel registro  delle
imprese  a  cura  degli  amministratori,  i  quali  devono   altresi'
richiederne la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle  societa'
per azioni e a responsabilita' limitata  entro  trenta  giorni  dalla
iscrizione.