Art. 2. Conferimento o revoca dell'incarico alla societa' di revisione Nelle societa' con azioni quotate in borsa il conferimento dell'incarico a una societa' di revisione e' deliberato dall'assemblea, che deve essere convocata a tal fine almeno tre mesi prima della scadenza dell'incarico in corso. Qualora l'assemblea non sia stata convocata nel termine indicato nel comma precedente o la deliberazione non sia stata adottata, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa provvede, d'ufficio, al conferimento dell'incarico. In caso di prima ammissione delle azioni alla quotazione di borsa la negoziazione non puo' aver inizio fino a quando l'incarico non sia stato conferito e la societa' di revisione non sia stata immessa nell'esercizio delle funzioni. Qualora la Commissione abbia richiesto la presentazione di un bilancio certificato in allegato alla domanda di ammissione delle azioni alla quotazione di borsa, il controllo contabile continua a essere svolto dalla societa' che ha certificato il bilancio sino a quando l'assemblea non abbia provveduto al conferimento dell'incarico. Se le azioni sono state ammesse d'ufficio alla quotazione in borsa a norma dell'art. 3, lettera d), sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, l'incarico deve essere conferito entro tre mesi dalla comunicazione del provvedimento di ammissione e la certificazione del bilancio e' effettuata a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui e' stata disposta l'ammissione. Si applica la disposizione del secondo comma. L'incarico ha la durata di tre esercizi, puo' essere rinnovato per non piu' di due volte e puo' essere nuovamente conferito alla stessa societa' solo dopo il decorso di cinque esercizi. L'assemblea o la Commissione, nel conferire l'incarico, determina il corrispettivo spettante alla societa' di revisione secondo criteri generali fissati dalla stessa Commissione. Entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico la relativa deliberazione deve essere trasmessa per l'approvazione alla Commissione, corredata con le dichiarazioni degli amministratori che hanno la rappresentanza della societa' e degli amministratori o soci che hanno la rappresentanza della societa' di revisione, che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilita' indicate nel primo comma dell'art. 3 a eccezione di quelle del n. 4). La Commissione, entro dieci giorni dalla ricezione della deliberazione, puo' negare l'approvazione qualora accerti la esistenza di una delle cause di incompatibilita' di cui al successivo art. 3 o qualora rilevi che la societa' cui e' affidato l'incarico non sia tecnicamente idonea ad assumerlo, sia in relazione alla sua organizzazione, sia in relazione al numero degli incarichi gia' assunti. La deliberazione dell'assemblea ha effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui sopra, qualora la Commissione non abbia negato l'approvazione. Anche prima della scadenza del triennio, l'assemblea puo' revocare l'incarico alla societa' di revisione quando ricorra una giusta causa, provvedendo con la stessa deliberazione a conferire l'incarico ad altra societa' di revisione. La Commissione, sentita la societa' revocata, puo' negare l'approvazione della deliberazione entro dieci giorni dalla ricezione della deliberazione medesima. La deliberazione dell'assemblea ha effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui sopra, qualora la Commissione non abbia negato l'approvazione. Le funzioni di controllo continuano a essere esercitate dalla societa' revocata fino a quando la deliberazione dell'assemblea non sia divenuta efficace. Se la Commissione abbia negato l'approvazione della deliberazione limitatamente al conferimento del nuovo incarico, il relativo provvedimento deve essere notificato ai sensi e per gli effetti del successivo nono comma. L'art. 2409 del codice civile si applica anche nel caso di fondato sospetto di gravi irregolarita' nell'adempimento dei doveri della societa' di revisione. La Commissione dispone d'ufficio la revoca dell'incarico quando rilevi l'esistenza di alcuna delle cause di incompatibilita' indicate nell'art. 3. Il provvedimento di revoca e' notificato alla societa' di revisione e comunicato immediatamente alla societa' con l'invito a deliberare il conferimento dell'incarico ad altra societa' di revisione entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora l'assemblea non sia stata convocata o la deliberazione non sia stata adottata provvede d'ufficio la Commissione. Le funzioni di controllo continuano ad essere esercitate dalla societa' revocata fino a quando la deliberazione dell'assemblea di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al provvedimento d'ufficio della Commissione. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto nel sesto, settimo e nono comma del presente articolo, qualora la Commissione non abbia negato l'approvazione, gli amministratori devono provvedere al deposito della deliberazione di conferimento o di revoca dell'incarico, per l'iscrizione nel registro delle imprese, ed entro trenta giorni dalla data della iscrizione devono chiederne la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata. I provvedimenti della Commissione di cui al secondo e nono comma devono, entro quindici giorni dalla data della loro comunicazione alla societa', essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese a cura degli amministratori, i quali devono altresi' richiederne la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata entro trenta giorni dalla iscrizione.