Art. 3.
                          Incompatibilita'

  L'incarico non puo' essere conferito a societa' di revisione che si
trovino  in  situazioni  di  incompatibilita'  derivanti  da rapporti
contrattuali  o  da  partecipazioni  o  i  cui  soci, amministratori,
sindaci o direttori generali:
    1)   siano   parenti   o  affini  entro  il  quarto  grado  degli
amministratori,  dei  sindaci o dei direttori generali della societa'
che  conferisce  l'incarico  o  di  altre  societa'  o  enti  che  la
controllano;
    2)  siano  legati  alla  societa'  che conferisce l'incarico o ad
altre  societa'  o  enti  che  la  controllano  da rapporti di lavoro
autonomo   o   subordinato,   ovvero  lo  siano  stati  nel  triennio
antecedente al conferimento dell'incarico;
    3)  siano  amministratori o sindaci della societa' che conferisce
l'incarico  o  di altre societa' o enti che la controllano, ovvero lo
siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;
    4)  si  trovino in altra situazione che ne comprometta, comunque,
l'indipendenza nei confronti della societa'.
  I soci, gli amministratori, i sindaci o i dipendenti della societa'
di  revisione  alla  quale  e'  stato  conferito  l'incarico  a norma
dell'art. 2 non possono esercitare le funzioni di amministratore o di
sindaco  della  societa'  che  ha  conferito  l'incarico, ne' possono
prestare  lavoro  autonomo  o  subordinato  in  favore della societa'
stessa,  se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla
revoca  dell'incarico,  ovvero  dal momento in cui abbiano cessato di
essere  soci,  amministratori, sindaci o dipendenti della societa' di
revisione.
  Il  divieto di cui al quarto comma dell'art. 2372 del codice civile
si  applica  anche  alla  societa'  di revisione alla quale sia stato
conferito  l'incarico e ai soci, amministratori, sindaci e dipendenti
della societa' stessa.