Art. 4.
                     Certificazione del bilancio

  Il  bilancio e il conto dei profitti e delle perdite delle societa'
con  azioni  quotate  in borsa deve essere trasmesso alla societa' di
revisione  almeno  quarantacinque  giorni prima di quello fissato per
l'assemblea  che  deve  discuterlo,  insieme  con  la relazione degli
amministratori  e  con  gli allegati di cui al quarto comma dell'art.
2424 del codice civile.
  La  societa' di revisione, se il bilancio e il conto dei profitti e
delle perdite corrispondono alle risultanze delle scritture contabili
e  degli  accertamenti  fatti  e  sono  conformi  alle  norme  per la
redazione  e  il  contenuto  del  bilancio e del conto dei profitti e
delle  perdite  e  se  i  fatti di gestione sono esattamente rilevati
nelle  scritture  predette,  secondo  corretti principi contabili, ne
rilascia  certificazione  con apposita relazione, sottoscritta da uno
degli amministratori o dei soci che ne hanno la rappresentanza avente
i  requisiti  di  cui  al successivo art. 8, secondo comma, n. 2). La
esposizione  dei controlli eseguiti, la indicazione delle persone che
li  hanno  effettuati  e  di quelle che li hanno diretti, nonche' del
compenso  percepito dalla societa' di revisione, devono risultare dal
libro previsto nel terzo comma dell'art. 1.
  Se   la   societa'  di  revisione  ritenga  di  non  rilasciare  la
certificazione, deve esporne analiticamente i motivi nella relazione,
informandone  immediatamente la Commissione nazionale per le societa'
e la borsa.