Art. 5. Deposito e pubblicazione del bilancio Il bilancio delle societa' con azioni quotate in borsa deve restare depositato in copia nella sede della societa', insieme con gli allegati di cui al quarto comma dell'art. 2424 del codice civile e con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e della societa' di revisione, durante quindici giorni che precedono l'assemblea e finche' sia approvato. I soci possono prenderne visione. Il collegio sindacale, tenuto conto della relazione della societa' di revisione, puo' formulare, riferendone direttamente in assemblea, eventuali osservazioni e proposte in aggiunta a quelle contenute nella relazione di cui all'art. 2432 del codice civile. La relazione della societa' di revisione e' depositata in allegato al bilancio a norma dell'art. 2435 del codice civile.