Art. 5.
                Deposito e pubblicazione del bilancio

  Il bilancio delle societa' con azioni quotate in borsa deve restare
depositato  in  copia  nella  sede  della  societa',  insieme con gli
allegati  di  cui  al quarto comma dell'art. 2424 del codice civile e
con  le  relazioni degli amministratori, dei sindaci e della societa'
di  revisione,  durante  quindici  giorni che precedono l'assemblea e
finche' sia approvato. I soci possono prenderne visione.
  Il  collegio sindacale, tenuto conto della relazione della societa'
di  revisione, puo' formulare, riferendone direttamente in assemblea,
eventuali  osservazioni  e  proposte  in  aggiunta a quelle contenute
nella relazione di cui all'art. 2432 del codice civile.
  La  relazione della societa' di revisione e' depositata in allegato
al bilancio a norma dell'art. 2435 del codice civile.