Art. 6.
              Effetti della certificazione del bilancio

  In  deroga  agli  articoli  2377,  secondo comma, e 2379 del codice
civile,  la  deliberazione  dell'assemblea  che  approva  il bilancio
certificato  dalla  societa'  di revisione puo' essere impugnata, per
quanto  riguarda il contenuto del bilancio e le relative valutazioni,
da  tanti  soci  che  rappresentino  almeno il ventesimo del capitale
sociale,  o  cento  milioni di lire in valore nominale se il capitale
sociale e' superiore a due miliardi di lire.
  L'impugnazione   puo'   essere  proposta  anche  dalla  Commissione
nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa,  nel  termine di sei mesi
dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.
  Le  societa'  soggette  a  controllo contabile a norma del presente
decreto  debbono  allegare alla dichiarazione dei redditi anche copia
della  relazione  di  certificazione del bilancio, di cui all'art. 4,
secondo  comma,  o della relazione di cui all'art. 4, terzo comma. In
caso  di omessa allegazione, si applicano le disposizioni del secondo
comma  dell'art.  39  del  decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.