Art. 7. Proposte di aumento del capitale e di fusione Nelle societa' con azioni quotate in borsa le proposte di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, di cui al sesto comma dell'art. 2441 del codice civile, e le proposte di fusione devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione e comunicate alla societa' incaricata della revisione almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterle. Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta la societa' di revisione esprime per iscritto il proprio parere sulla congruita' del prezzo di emissione delle azioni o sulla congruita' del rapporto di cambio delle azioni, sottoscrivendolo a norma del secondo comma del precedente art. 4. La societa' di revisione ha diritto di ottenere dalle societa' partecipanti alla fusione tutti i ragguagli e i documenti ritenuti utili. In caso di aumento del capitale mediante conferimenti in natura, i compiti attribuiti ai sindaci dall'art. 2440 del codice civile sono svolti dalla societa' di revisione. La relazione degli amministratori e il parere della societa' di revisione devono restare depositati nella sede della societa' durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finche' questa non abbia deliberato. I soci possono prenderne visione. I documenti predetti devono essere allegati agli altri documenti richiesti ai fini dell'iscrizione delle relative deliberazioni nel registro delle imprese.