Art. 7.
            Proposte di aumento del capitale e di fusione

  Nelle  societa'  con azioni quotate in borsa le proposte di aumento
del  capitale  sociale  con  esclusione  o limitazione del diritto di
opzione, di cui al sesto comma dell'art. 2441 del codice civile, e le
proposte di fusione devono essere illustrate dagli amministratori con
apposita  relazione  e  comunicate  alla  societa'  incaricata  della
revisione  almeno  quarantacinque  giorni prima di quello fissato per
l'assemblea che deve discuterle.
  Entro  trenta  giorni dal ricevimento della proposta la societa' di
revisione esprime per iscritto il proprio parere sulla congruita' del
prezzo  di  emissione delle azioni o sulla congruita' del rapporto di
cambio  delle  azioni, sottoscrivendolo a norma del secondo comma del
precedente art. 4.
  La  societa'  di  revisione  ha  diritto di ottenere dalle societa'
partecipanti  alla  fusione  tutti i ragguagli e i documenti ritenuti
utili.
  In  caso di aumento del capitale mediante conferimenti in natura, i
compiti  attribuiti  ai sindaci dall'art. 2440 del codice civile sono
svolti dalla societa' di revisione.
  La  relazione  degli  amministratori  e il parere della societa' di
revisione devono restare depositati nella sede della societa' durante
i  quindici  giorni  che  precedono  l'assemblea e finche' questa non
abbia  deliberato.  I  soci  possono  prenderne  visione. I documenti
predetti  devono  essere  allegati  agli altri documenti richiesti ai
fini  dell'iscrizione delle relative deliberazioni nel registro delle
imprese.