Art. 8. Albo speciale delle societa' di revisione La Commissione nazionale per le societa' e la borsa provvede alla tenuta di un albo speciale delle societa' di revisione abilitate all'esercizio delle funzioni indicate negli articoli 1 e 7 del presente decreto. Nell'albo speciale possono essere iscritte le societa' autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, che rispondano ai seguenti requisiti: 1) per tutti i tipi di societa', l'oggetto sociale deve essere limitato all'organizzazione e revisione contabile di aziende, con esclusione di qualsiasi altra attivita'; 2) per tutti i tipi di societa', la maggioranza degli amministratori deve essere costituita: a) da dottori commercialisti o ragionieri iscritti nei rispettivi albi professionali o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, che abbiano esercitato attivita' di revisione per almeno cinque anni o abbiano conseguito l'idoneita' nell'esame di cui al successivo art. 13; b) da persone munite di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado che abbiano esercitato per almeno cinque anni le funzioni indicate nel secondo comma dell'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e che abbiano conseguito l'idoneita' nell'esame di cui al successivo art. 13; 3) per le societa' semplici devono osservarsi le modalita' di pubblicita' previste nell'art. 2296 del codice civile; 4) per le societa' con soci illimitatamente responsabili: a) la maggioranza dei soci illimitatamente responsabili deve essere costituita da dottori commercialisti o ragionieri iscritti nei rispettivi albi professionali o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti; b) deve essere fornita la prova che i soci illimitatamente responsabili sono in grado di rispondere per le obbligazioni sociali con un patrimonio adeguato o mediante garanzia finanziaria o assicurativa ritenuti idonei dalla Commissione; 5) per le societa' a responsabilita' limitata o per azioni il capitale sociale non puo' essere inferiore a 500 milioni di lire e i soci possono essere soltanto: a) istituti di credito di diritto pubblico; b) banche di interesse nazionale; c) istituti, anche se costituiti in forma di societa' per azioni, che esercitano prevalentemente il credito a medio e lungo termine sull'intero territorio nazionale. Le societa' costituite all'estero, operanti in Italia mediante stabili organizzazioni ed autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, escluse quelle per azioni o a responsabilita' limitata o di tipo corrispondente, possono essere iscritte nell'albo speciale alle seguenti condizioni: a) che forniscano la prova di avere esercitato, per almeno dieci anni, attivita' di organizzazione e revisione contabile, salvo che non si tratti di societa' costituite in conformita' della legge di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea e riconosciute ai sensi della convenzione ratificata con legge 28 gennaio 1971, n. 220; b) che la stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che esercita l'attivita' di organizzazione e revisione contabile, non eserciti alcun'altra attivita'; c) che siano rispettati i requisiti di cui ai numeri 2) e 4) del secondo comma. Oltre che da dottori commercialisti o ragionieri iscritti negli albi professionali italiani o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, la maggioranza degli amministratori e dei soci illimitatamente responsabili puo' essere costituita anche da professionisti con qualifiche estere corrispondenti, iscritti nei corrispondenti albi esteri o muniti di equipollente abilitazione professionale. L'equipollenza o corrispondenza delle qualifiche, dell'iscrizione nell'albo o della abilitazione professionale e del titolo di studio e' valutata dalla Commissione. Le societa' estere iscritte nell'albo speciale debbono trasmettere alla Commissione il bilancio annuale relativo alla stabile organizzazione che esercita nel territorio dello Stato attivita' di organizzazione e revisione contabile, anche quando la legge applicabile alle societa' stesse non prescriva la redazione del bilancio. Le azioni della societa' di revisione costituita sotto forma di societa' per azioni devono essere nominative e non possono essere trasferite mediante girata. Il trasferimento delle azioni o delle quote e la sostituzione degli amministratori e dei direttori generali delle societa' di revisione, in qualunque forma costituite, devono essere comunicati alla Commissione nel termine di dieci giorni, a pena di cancellazione della societa' dall'albo speciale. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici, i notai e gli agenti di cambio non possono essere soci o amministratori delle societa' di revisione iscritte nell'albo speciale. I dottori commercialisti, i ragionieri e gli esercenti altre professioni intellettuali per le quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi che siano soci, amministratori o dipendenti di societa' di revisione iscritte nell'albo speciale non possono esercitare alcuna attivita' professionale o di consulenza fino a quando permanga il rapporto con la societa' di revisione. Il divieto di cui al comma precedente ha effetto decorso il quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.