Art. 8. 
              Albo speciale delle societa' di revisione 
 
  La Commissione nazionale per le societa' e la borsa  provvede  alla
tenuta di un albo speciale  delle  societa'  di  revisione  abilitate
all'esercizio delle funzioni  indicate  negli  articoli  1  e  7  del
presente decreto. 
  Nell'albo speciale possono essere iscritte le societa'  autorizzate
ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22
aprile 1940, n. 531, che rispondano ai seguenti requisiti: 
    1) per tutti i tipi di societa', l'oggetto  sociale  deve  essere
limitato all'organizzazione e revisione  contabile  di  aziende,  con
esclusione di qualsiasi altra attivita'; 
    2)  per  tutti  i  tipi  di  societa',   la   maggioranza   degli
amministratori deve essere costituita: a) da dottori commercialisti o
ragionieri iscritti nei rispettivi albi professionali o nel ruolo dei
revisori ufficiali dei conti, che  abbiano  esercitato  attivita'  di
revisione per almeno cinque anni  o  abbiano  conseguito  l'idoneita'
nell'esame di cui al successivo art. 13;  b)  da  persone  munite  di
titolo di studio non inferiore al diploma di istituto  di  istruzione
secondaria di secondo grado che abbiano esercitato per almeno  cinque
anni le funzioni indicate nel secondo comma dell'art.  12  del  regio
decreto-legge 24 luglio 1936,  n.  1548,  convertito  nella  legge  3
aprile 1937, n. 517, e che abbiano conseguito l'idoneita'  nell'esame
di cui al successivo art. 13; 
    3) per le societa' semplici devono  osservarsi  le  modalita'  di
pubblicita' previste nell'art. 2296 del codice civile; 
    4) per le societa' con soci illimitatamente responsabili:  a)  la
maggioranza  dei  soci  illimitatamente  responsabili   deve   essere
costituita  da  dottori  commercialisti  o  ragionieri  iscritti  nei
rispettivi albi professionali o nel ruolo dei revisori ufficiali  dei
conti; b) deve essere fornita la prova  che  i  soci  illimitatamente
responsabili sono in grado di rispondere per le obbligazioni  sociali
con  un  patrimonio  adeguato  o  mediante  garanzia  finanziaria   o
assicurativa ritenuti idonei dalla Commissione; 
    5) per le societa' a responsabilita' limitata  o  per  azioni  il
capitale sociale non puo' essere inferiore a 500 milioni di lire e  i
soci possono essere soltanto:  a)  istituti  di  credito  di  diritto
pubblico; b) banche di interesse nazionale;  c)  istituti,  anche  se
costituiti  in  forma  di  societa'  per   azioni,   che   esercitano
prevalentemente il  credito  a  medio  e  lungo  termine  sull'intero
territorio nazionale. 
  Le societa' costituite  all'estero,  operanti  in  Italia  mediante
stabili  organizzazioni  ed  autorizzate  ai  sensi  della  legge  23
novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile  1940,  n.  531,
escluse quelle per azioni o a  responsabilita'  limitata  o  di  tipo
corrispondente,  possono  essere  iscritte  nell'albo  speciale  alle
seguenti condizioni: 
    a) che forniscano la prova di avere esercitato, per almeno  dieci
anni, attivita' di organizzazione e revisione  contabile,  salvo  che
non si tratti di societa' costituite in conformita'  della  legge  di
uno  degli  Stati  membri  della  Comunita'   economica   europea   e
riconosciute ai sensi  della  convenzione  ratificata  con  legge  28
gennaio 1971, n. 220; 
    b) che la stabile organizzazione nel territorio dello Stato,  che
esercita l'attivita' di organizzazione  e  revisione  contabile,  non
eserciti alcun'altra attivita'; 
    c) che siano rispettati i requisiti di cui ai numeri 2) e 4)  del
secondo comma. Oltre  che  da  dottori  commercialisti  o  ragionieri
iscritti negli albi professionali italiani o nel ruolo  dei  revisori
ufficiali dei conti, la maggioranza degli amministratori e  dei  soci
illimitatamente  responsabili  puo'  essere   costituita   anche   da
professionisti con qualifiche  estere  corrispondenti,  iscritti  nei
corrispondenti albi esteri  o  muniti  di  equipollente  abilitazione
professionale.  L'equipollenza  o  corrispondenza  delle  qualifiche,
dell'iscrizione nell'albo o della abilitazione  professionale  e  del
titolo di studio e' valutata dalla Commissione. 
  Le societa' estere iscritte nell'albo speciale debbono  trasmettere
alla  Commissione  il  bilancio   annuale   relativo   alla   stabile
organizzazione che esercita nel territorio dello Stato  attivita'  di
organizzazione  e  revisione  contabile,  anche   quando   la   legge
applicabile alle societa'  stesse  non  prescriva  la  redazione  del
bilancio. 
  Le azioni della societa' di revisione  costituita  sotto  forma  di
societa' per azioni devono essere nominative  e  non  possono  essere
trasferite mediante girata. 
  Il trasferimento delle azioni o delle quote e la sostituzione degli
amministratori e dei direttori generali delle societa' di  revisione,
in  qualunque  forma  costituite,  devono  essere   comunicati   alla
Commissione nel termine di dieci  giorni,  a  pena  di  cancellazione
della societa' dall'albo speciale. 
  I dipendenti dello Stato o di enti pubblici, i notai e  gli  agenti
di cambio non possono essere soci o amministratori delle societa'  di
revisione iscritte nell'albo speciale. 
  I dottori  commercialisti,  i  ragionieri  e  gli  esercenti  altre
professioni intellettuali per le quali e' necessaria l'iscrizione  in
appositi albi o elenchi che siano soci, amministratori  o  dipendenti
di societa' di revisione  iscritte  nell'albo  speciale  non  possono
esercitare alcuna attivita' professionale  o  di  consulenza  fino  a
quando permanga il rapporto con la societa' di revisione. 
  Il divieto di cui al comma precedente ha effetto decorso il  quinto
anno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.