Art. 127.

  L'articolo 287 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  287 - Legittimazione in base alla procura per il matrimonio.
-  Nei  casi  in  cui  e'  consentito  di celebrare il matrimonio per
procura,  quando  concorrono  le condizioni per la legittimazione per
susseguente  matrimonio  la  legittimazione  dei  figli  naturali con
provvedimento  del giudice puo' essere domandata in base alla procura
a  contrarre  il matrimonio, se questo non pote' essere celebrato per
la sopravvenuta morte del mandante.
  Quando  i  figli  non  sono  stati  riconosciuti, per domandarne la
legittimazione e' necessario che dalla procura risulti la volonta' di
riconoscerli o di legittimarli".