Art. 155.

  L'articolo 333 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  333  -  Condotta  del  genitore  pregiudizievole ai figli. -
Quando  la  condotta  di  uno o di entrambi i genitori non e' tale da
dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma
appare  comunque  pregiudizievole  al  figlio, il giudice, secondo le
circostanze  puo'  adottare  i provvedimenti convenienti e puo' anche
disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare.
  Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento".