Art. 155. L'articolo 333 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 333 - Condotta del genitore pregiudizievole ai figli. - Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non e' tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze puo' adottare i provvedimenti convenienti e puo' anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento".